STRANIERI - ESPULSIONE - Cass. civ. Sez. I, 16-02-2018, n. 3916

STRANIERI - ESPULSIONE - Cass. civ. Sez. I, 16-02-2018, n. 3916

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4362/2017 proposto da:

H.A., S.B., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori H.C. e H.M., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Lattanzio Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IMMACOLATA Zeno, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

1. Il signor H.A., cittadino albanese, padre di due minori ( C., n. nel (OMISSIS), e M., n. nel (OMISSIS)) nati in Italia dall'unione con la concittadina S.B., subiva, a seguito di condanna penale "per reati di spaccio di stupefacenti", altresì l'espulsione come misura di sicurezza, confermata dall'Ufficio di sorveglianza di Alessandria e, in conseguenza dell'impugnazione, anche dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

1.1. Avverso l'espulsione, lo straniero richiedeva al Tribunale per i minorenni (d'ora in avanti solo TM) di Torino l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, in considerazione del "profondo attaccamento della piccola C. al padre" e della "tenera età del piccolo M.", con il rilascio di un permesso di soggiorno.

2. Il TM, senza disporre le richieste indagini sulla condizione socio-familiare dei minori, disattendeva il parere del PM, facendo prevalere l'interesse dello Stato all'allontanamento del richiedente.

3. Il reclamo davanti alla Corte d'appello di Torino - Sezione minorenni veniva disatteso con integrale conferma del provvedimento impugnato, senza necessità di ulteriori indagini.

3.1. Secondo la Corte territoriale, il doveroso impiego del criterio del bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona, dei minori e dell'unità familiare comportava una soccombenza del secondo rispetto al primo, quello della sicurezza del territorio nazionale, valore primario di pari rango, ma nella specie prevalente in ragione dell'assoluta gravità del reato commesso (procacciamento di circa 3 Kg. Di cocaina) e della misura di sicurezza espulsiva adottata nei suoi confronti confermata dal Tribunale di sorveglianza.

3.2. Di contro, le preoccupazioni circa il benessere psicofisico della prole erano generiche e neppure l'attesa del terzo figlio poteva valere come una controindicazione per il rientro del nucleo familiare nel paese d'origine che, allo stato, offrirebbe buone condizioni di lavoro e di sicurezza e stabilità sociale.

4. Avverso tale decisione ha ricorso per cassazione il signor H.A., con tre mezzi di impugnazione.

5. Il PG non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 101, 161, 737 e 738 c.p.c.artt. 3, 24, 101 e 117 Cost., art. 6 CEDU, art. 84 disp. att. c.p.c.) denuncia che la Corte territoriale abbia svolto l'udienza di trattazione senza l'intervento delle parti e dei loro difensori, con la conseguente nullità della procedura e del provvedimento impugnato.

2. Con il secondo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in relazione agli artt. 1, 3, 8, 2 prot. 1, 2 prot. 4, 4 prot. 4 CEDU, 3 Conv. ONU sui diritti del fanciullo, 28 Dir. 2004/38/CE) il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto prevalenti le ragioni di sicurezza dello Stato, interpretando estensivamente il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, senza una valutazione della concreta dell'interesse del minore, alla luce della giurisprudenza CEDU e del Giudice Nazionale, in rapporto alla relativa situazione di vita, di fatto venendo a operare una espulsione collettiva dell'intero nucleo familiare.

3. Con il terzo (violazione dell'art. 2729 c.c.art. 738 c.p.c., comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in relazione agli artt. 3, 8, p.1, e 13 CEDU) il ricorrente censura l'omissione di una attività istruttoria preventiva mirata alla concreta valutazione delle conseguenze dell'allontanamento del padre dai figli minori e/o dello sradicamento di essi dal contesto sociale in cui sono sempre vissuti.

4. La comune premessa, sottostante all'esame delle tre censure, è data dall'ammissibilità di una richiesta di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del condannato ad una misura di sicurezza espulsiva, come nella specie, disposta a seguito della condanna dell'imputato e odierno ricorrente ad una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, per aver operato l'acquisto a fini di spaccio di una rilevante quantità di stupefacenti (p. 1 del decreto) ed in presenza degli altri presupposti di legge, ai sensi dell'art. 31, comma 3, TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

4.1. Tale premessa, tuttavia, è meritevole di un complesso di considerazioni che s'impongono all'attenzione del Collegio.

5. Secondo l'art. 31, comma 3, TU cit., "3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza".

5.1. Il richiamo alla deroga delle (stesse) disposizioni disciplinate nel TU in esame riguardano, pertanto, anche le previsioni relative all'espulsione come "misura di sicurezza", poichè, nell'ambito del TU v'è anche una disposizione (l'art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)), relativa a tale conseguenza del reato, che è così disciplinata: "1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso".

5.2. Pertanto, l'autorizzazione temporanea di cui all'art. 31, comma 3, TU, di cui ci occupiamo in questo giudizio, può derogare anche alla misura di sicurezza espulsiva stabilita dall'art. 15 dello stesso TU, ossia a quella misura che è solo facoltativamente irrogata dal giudice penale.

5.3. Infatti, il codice penale, diversamente che il menzionato art. 15 del TU, stabilisce all'art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato) che: "Il giudice ordini) l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni".

5.4. Il non facile coordinamento di tali disposizioni può farsi nel modo che segue: l'espulsione come misura di sicurezza, quanto all'an, è di due tipi: a) obbligatoria e b) facoltativa. Essa è obbligatoriamente data (art. 235 c.p.) dal giudice penale quando glielo imponga una legge penale speciale (ad es. il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86(Espulsione dello straniero condannato), in materia di stupefacenti, secondo cui "1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 e 79, e art. 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.) ovvero quando lo straniero (o il cittadino di altro stato dell'Unione) venga condannato a pena superiore a due anni di reclusione; essa è facoltativamente data (art. 15 TU di cui al D.Lgs. n. 286 cit.) "quando egli (lo straniero: NdA) sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso".

5.5. In sostanza, la condanna penale dello straniero (o del cittadino di un altro stato dell'Unione) importa conseguenze (obbligatorie o facoltative) anche con riferimento alla "misura di sicurezza" dell'espulsione, sulla cui esecuzione - com'è noto - vigila il complesso giurisdizionale Giudice-Tribunale di sorveglianza.

5.6. Nell'esaminare i ricorsi nella materia dell'esecuzione della misura di sicurezza questa Corte, in sede penale, nel controllo che esercita sui Tribunali di sorveglianza della repubblica, ha stabilito il principio di diritto da tempo consolidato (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 2017) secondo cui: "Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 86, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva valutato preminente l'esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore, suscettibile di proseguire anche all'estero)".

5.7. In pratica, secondo tale diritto vivente (peraltro conforme anche a quanto richiede la giurisprudenza CEDU (cfr., da ultimo, sent. 7 dicembre 2017 in causa C 636/2016, caso Pastuzano, che conferma la necessità di comparazione anche in caso di espulsione obbligatoria)) il sistema di sorveglianza, chiamato in causa in ordine all'esecuzione della misura espulsiva, deve obbligatoriamente occuparsi di una doppia valutazione: della attuale pericolosità sociale dello straniero (o cittadino di altro Paese dell'Unione) condannato e, ove questa ancora sussista, anche della sua situazione familiare, procedendo ad un bilanciamento dei contrapposti interessi.

5.8. Nel caso che ci occupa, invece, sia il provvedimento impugnato e sia il ricorso per cassazione danno atto che le vie del giudizio di esecuzione davanti al complesso Giudice-Tribunale di sorveglianza sono state percorse, vanamente, avendo i giudici investiti dell'esecuzione di quella misura respinto le richieste volte alla permanenza in Italia (anche temporanea) del condannato.

5.9. Deve allora porsi il problema seguente: se, una volta che il giudice ordinario (in sede penale) abbia già compiuto tale valutazione, con esito negativo per il ricorrente, sia ammissibile che questi possa instaurare un secondo giudizio davanti al giudice ordinario (civile), nell'ambito del quale si chieda una, anche temporanea, esclusione dell'esecuzione della misura espulsiva (misura di sicurezza), seppure attraverso l'applicazione dell'art. 31, comma 3 TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

5.9.1. Si pone cioè il problema se la misura espulsiva in ordine alla quale può chiedersi la temporanea non esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, TU, sia solo quella amministrativa ovvero essa comprenda anche la misura di sicurezza e, in questo secondo ambito, non solo la misura di sicurezza espulsiva data in via facoltativa (secondo la previsione dell'art. 15 del TU immigrazione) ma anche quella data obbligatoriamente perchè imposta al giudice, in via automatica, come effetto penale della condanna, dall'art. 235 c.p., o dalle singole leggi speciali (come, nella specie, in materia di stupefacenti) da tale disposizione richiamate.

5.10. La risposta, in considerazione dei dati normativi appena ricostruiti, è nel senso che:

il sistema nazionale dell'espulsione - misura di sicurezza non consente al giudice di civile di svolgere alcun sindacato laddove sia richiesta una temporanea permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, quando tale misura sia stata obbligatoriamente inflitta allo straniero condannato, ai sensi dell'art. 235 c.p. (diversamente che per il caso in cui lo sia stato ai sensi dell'art. 15 del cit. TU), poichè la sua esecuzione spetta, anche in riferimento ai profili attinenti alla famiglia dello straniero condannato, al sistema giurisdizionale articolato nel doppio grado di merito costituito dal Giudice di sorveglianza-Tribunale di sorveglianza (nonchè da quello di legittimità: la Cassazione penale), che - come sì è già detto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede penale - a tal proposito, opera con un bilanciamento tra i diritti, i valori e gli interessi coinvolti, secondo un paradigma estraneo alla verificazione dell'esistenza dei presupposti, di cui all'art. 31, comma 3, TU di cui al cit. D.Lgs. n. 286, di competenza del giudice civile.

6. Da tale ragionamento (e dal principio appena enunciato) consegue che i giudici della fase di merito hanno erroneamente pronunciato sulla domanda di cui all'art. 31, comma 3, TU in un caso in cui, essendo stata irrogata allo straniero una misura di sicurezza espulsiva obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, sugli stupefacenti, essi non avevano il potere di farlo onde la domanda proposta dall'odierno ricorrente con il ricorso introduttivo andava respinta, anche se con la diversa motivazione di cui si è dato conto con il ragionamento appena svolto.

7. Non v'è materia per provvedere sulle spese ma devesi disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018


Avv. Francesco Botta

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